Cartella n. 11: D.A.T. DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - Numero Speciale Uno sguardo giuridico e bioetico sul fine vita

 

L’articolo 4 della legge 219/2017 ha introdotto da un paio d’anni nel nostro ordinamento un nuovo strumento giuridico: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) conosciute con il termine più comune di Testamento Biologico.

La legge in realtà si sofferma principalmente sulla relazione di cura tra medico e paziente, fondata sul consenso informato e quindi sulla centralità della volontà del paziente: senza il suo consenso non può essere infatti praticato (né iniziato né proseguito) alcun intervento di cura.
 
E proprio perché è il paziente che, dopo aver ricevuto un’informazione completa ed adeguata, ha il diritto di decidere se aderire o meno alla proposta terapeutica, il legislatore ha ritenuto di dover introdurre anche uno specifico strumento, affinché il dialogo tra medico e paziente possa “continuare” in ipotesi di sopravvenuta incapacità, quando cioè la persona bisognosa di cure non sarà più in grado di esprimere una volontà consapevole.

Il documento predisposto dall’associazione DiversaMenteEtica vuole essere un contributo attivo affinché le persone possano orientarsi nell’esercizio di questi nuovi diritti, sia nell’ambito della relazione di cura, quando ancora sono coscienti e consapevoli, sia quando appunto non lo saranno più.

Presupposto per ogni decisione anticipata è l’aver ricevuto un’ampia e corretta informazione.
È per questo che nel documento proposto vi è uno spazio dedicato all’indicazione del medico che renderà l’informazione, prevista dalla legge come requisito di validità del testamento biologico.

Segue uno spazio dedicato alla manifestazione di alcune scelte che l’articolo 1 della legge 219/2017 consente al paziente nell’ambito di una relazione terapeutica: è possibile che nel dialogo con i sanitari e curanti il malato esprima la volontà di essere affiancato da familiari, parenti o comunque da una persona di sua fiducia.
Può anche decidere di delegare a questa persona di fiducia l’acquisizione delle informazioni mediche e altresì delegarle il compito di prestare al suo posto il consenso o il rifiuto alle cure, così come il potere di revocare il consenso o il rifiuto precedentemente manifestato.
Anche per l’ipotesi in cui sopraggiunga uno stato di inconsapevolezza e incoscienza la legge prevede la nomina di una persona fiduciaria, che avrà il compito di far valere la volontà manifestata in relazione alle varie possibilità di intervento e di cura.

La parte centrale del documento è quindi dedicata alle possibili scelte terapeutiche, con indicazione chiara delle varie alternative.
Sono anche descritti gli ulteriori diritti connessi alle disposizioni anticipate di trattamento, come ad esempio la possibilità di loro modifica o di loro revoca.

Nella parte finale è riportato un contenuto eventuale del Testamento Biologico, non previsto dalla norma di legge, ma che è possibile introdurre perché comunque attinente alle scelte di fine vita, come l’assistenza religiosa e le disposizioni sulla salma.

Una volta ricevuta l’informazione da parte del medico e compilato il documento proposto dall’Associazione, si possono seguire le indicazioni sulla possibilità di consegna al Comune di Residenza o in alternativa all’istituzione sanitaria, che potrà inserirlo nel fascicolo sanitario elettronico (qualora l’utente abbia attivato il relativo servizio).
Entro la fine del corrente anno 2019 è prevista la creazione di una banca dati nazionale, in cui verranno registrate le D.A.T. (testamento biologico) che renderà più agevole su tutto il territorio nazionale la verifica dell’avvenuta predisposizione del documento.

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento (e per ricevere il documento informatico D.A.T.) è possibile rivolgersi all’associazione al seguente indirizzo e-mail: diversamente.etica@gmail.com.

 

Modulo DAT DIME